Titolo IX - Esercizio Finanziario

Art. 22
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo del medesimo esercizio.
Copie dei bilanci saranno a disposizione dei soci che le richiederanno.