Titolo X - Scioglimento
Art. 23
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati, che provvederanno alla nomina di uno o più
liquidatori.
Il Patrimonio dell’Associazione, che residuerà dopo il pagamento dei debiti, dovrà
essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.