Titolo X - Scioglimento

Art. 23
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Il Patrimonio dell’Associazione, che residuerà dopo il pagamento dei debiti, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.