Titolo I - Denominazione - Sede - Scopo - Durata
Art. 1
E' costituita l'Associazione Italiana dei Trasformatori di Prodotti Agricoli denominata
"ASSITRAPA"
Art. 2
La sede legale è in Roma, Via Aureliana, 53.
Il Consiglio di Amministrazione può isitituire, sia in Italia che all'estero,
delegazioni o uffici distaccati
Art. 3
L'associazione ha il seguente scopo:
a) armonizzare l'attività delle aziende associate stimolandone la solidarietà
e la collaborazione;
b) tutelare l'aspetto economico, finanziario, tributario e sindacale delle stesse,
stipulando ove occorra anche accordi e contratti di lavoro locali e nazionali;
c) ricercare nuove tecnologie per il miglioramento dei prodotti finiti, nell'interesse
delle aziende associate e del finale consumatore;
d) promuovere ed appoggiare iniziative tendenti ad organizzare l'approvvigionamento
delle materie prime anche mediante accordi interprofesionali con la parte agricola
ed il collocamento dei prodotti finiti, sia suui mercati nazionali che su quelli
esteri partecipando a Mostre e Fiere ed anche partecipando ad altre associazioni
settoriali di notorietà internazionale;
e) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi alla problematica
industriale e provvedere all'informazione alle singole aziende associate anche
organizzando studi, ricerche, dibattiti e convegni su temi di interesse generale
od anche mediante pubblicazioni periodiche e monografie;
f) valorizzare le funzioni sociali delle aziende associate e del loro intorno
sociale che le supportano, promuovendo la sensibilizzazione delle Autorità preposte,
del mondo agricolo e dei consumatori;
g) rappresentare le aziende associate nei rapporti con le istituzioni e Amministrazioni
italiane, comunitarie e degli Stati terzi, provvedendo anche, ove occorra, alla
designazione ed alla nomina di propri delegati presso dette Istituzioni e Amministrazioni;
h) fare tutto quanto è inerente agli scopi di cui sopra, senza limitazioni;
L'associazione non ha scopo di lucro.
Eventuali avanzi di gestione, fondi riserve o capitale non possono in alcun modo
essere distribuiti durante la vita dell'associazione, neanche in modo indiretto,
salvo che la distribuzione non venga imposta dalla legge.
Art. 4
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030. Essa può essere
prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, approvata dalla maggioranza
prevista dall'art. 21 C.C.