Titolo I - Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1
E' costituita l'Associazione Italiana dei Trasformatori di Prodotti Agricoli denominata "ASSITRAPA"

Art. 2
La sede legale è in Roma, Via Aureliana, 53.
Il Consiglio di Amministrazione può isitituire, sia in Italia che all'estero, delegazioni o uffici distaccati

Art. 3
L'associazione ha il seguente scopo:
a) armonizzare l'attività delle aziende associate stimolandone la solidarietà e la collaborazione;
b) tutelare l'aspetto economico, finanziario, tributario e sindacale delle stesse, stipulando ove occorra anche accordi e contratti di lavoro locali e nazionali;
c) ricercare nuove tecnologie per il miglioramento dei prodotti finiti, nell'interesse delle aziende associate e del finale consumatore;
d) promuovere ed appoggiare iniziative tendenti ad organizzare l'approvvigionamento delle materie prime anche mediante accordi interprofesionali con la parte agricola ed il collocamento dei prodotti finiti, sia suui mercati nazionali che su quelli esteri partecipando a Mostre e Fiere ed anche partecipando ad altre associazioni settoriali di notorietà internazionale;
e) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi alla problematica industriale e provvedere all'informazione alle singole aziende associate anche organizzando studi, ricerche, dibattiti e convegni su temi di interesse generale od anche mediante pubblicazioni periodiche e monografie;
f) valorizzare le funzioni sociali delle aziende associate e del loro intorno sociale che le supportano, promuovendo la sensibilizzazione delle Autorità preposte, del mondo agricolo e dei consumatori;
g) rappresentare le aziende associate nei rapporti con le istituzioni e Amministrazioni italiane, comunitarie e degli Stati terzi, provvedendo anche, ove occorra, alla designazione ed alla nomina di propri delegati presso dette Istituzioni e Amministrazioni;
h) fare tutto quanto è inerente agli scopi di cui sopra, senza limitazioni;
L'associazione non ha scopo di lucro.
Eventuali avanzi di gestione, fondi riserve o capitale non possono in alcun modo essere distribuiti durante la vita dell'associazione, neanche in modo indiretto, salvo che la distribuzione non venga imposta dalla legge.

Art. 4
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030. Essa può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, approvata dalla maggioranza prevista dall'art. 21 C.C.